Il tirocinio è un’inserimento temporaneo presso aziende pubbliche o private che non si configura come un rapporto di lavoro, ma prevede la possibilità di arricchire il bagaglio di conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro.

I tirocini sono rivolti a chi ha almeno 16 anni e, in base alla tipologia, possono essere orientati a:

  • Chi studia
  • Giovani che hanno completato il percorso di studi da meno di un anno
  • Persone inoccupate o disoccupate
  • Persone disabili, svantaggiate e particolarmente svantaggiate.

I tirocini possone essere curriculari ed extracurriculari:

Tirocini curriculari, sono quelli inseriti in un piano di studio e hanno lo scopo di completare il processo di apprendimento e di formazione. Sono infatti pensati per consentire agli studenti frequentanti di alternare studio e lavoro, e ottenere crediti formativi. Questi tirocini non sono disciplinati dalla normativa regionale.

Tirocini extracurriculari formativi e di orientamento:

sono pensati per favorire il passaggio dei giovani dalla scuola al lavoro; questi tirocini favoriscono l’occupazione dei giovani grazie a un’esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro. Si rivolgono a chi ha più di 16 anni e ha conseguito un titolo di studio, da non più di 12 mesi che può essere un:

  • Diploma di scuola secondaria di primo grado
  • Qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale
  • Diploma di istruzione secondaria superiore
  • Laurea (triennale e magistrale) e titoli simili
  • Master universitari di I e II livello
  • Dottorati di ricerca e titoli simili.

La loro durata non può superare i sei mesi

In base alla disciplina della Regione Piemonte, i tirocini formativi e di orientamento prevedono una retribuzione minima di 300 euro lordi al mese per un part-time di 20 ore e di 600 euro lordi per un full-time di 40 ore. In ogni caso è possibile concordare compensi di valore superiore a quelli indicati.

Tirocini extracurriculari di inserimento/reinserimento:

hanno la funzione di inserire o reinserire una persona nel mondo del lavoro.
Si rivolgono a chi ha più di 16 anni e si trova in una delle seguenti condizioni:

  • Inoccupati (chi non ha mai lavorato)
  • Disoccupati (anche in mobilità o che ricevono la NASpi).

Il tirocinio può durare al massimo 6 mesi

I tirocini di inserimento/reinserimento prevedono una retribuzione minima di 300 euro lordi al mese per un part-time di 20 ore e di 600 euro lordi per un full-time di 40 ore.

In caso di tirocini a favore di lavoratori che percepiscono una forma di sostegno al reddito il compenso non è previsto. Anche in questo caso, comunque, si può richiedere il rimborso delle spese sostenute per vitto e trasporto sui mezzi pubblici, presentando le ricevute.

Tirocini rivolti a persone disabili, svantaggiate e particolarmente svantaggiate:
Sono rivolti a chi ha più di 16 anni e si trova in una delle seguenti condizioni:

  • Persone disabili, persone con handicap fisici, psichici o sensoriali, portatore di handicap intellettivo (che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%), invalidi del lavoro (con un grado di invalidità superiore al 33%), persone cieche o sordomute, invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio
  • Soggetti svantaggiati, come invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex pazienti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa e in situazioni di difficoltà familiari, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione
  • Soggetti particolarmente svantaggiati, per esempio donne soggette a sfruttamento della prostituzione, persone senza fissa dimora
  • Richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale.
  • I tirocini hanno una durata massima di 24 mesi per le persone disabili e di 12 mesi per le persone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

In base alla legge regionale del Piemonte, anche questi tirocini prevedono una retribuzione minima di 300 euro lordi al mese per un part-time di 20 ore e di 600 euro lordi per un full-time di 40 ore.

Per iniziare un tirocinio occorre attivare una convenzione tra l’ente promotore e l’ente ospitante, accompagnata da un progetto formativo che contiene i dettagli del lavoro da fare, che deve essere coerente con gli obiettivi del tuo tirocinio.

Gli enti promotori possono essere:

  • – Province e centri per l’impiego
  • – Università e scuole superiori
  • – Istituzioni scolastiche, che rilasciano titoli di studio con valore legale
  • – Istituzioni formative private non a scopo di lucro
  • – Centri professionali convenzionati con Regioni o Province
  • – Agenzie per l’impiego
  • – Fondazioni dei consulenti del lavoro
  • – Comunità terapeutiche e Cooperative sociali
  • – Servizi di inserimento lavorativo per disabili.

Gli enti ospitanti sono i datori di lavoro, possono essere pubblici o privati: aziende, studi professionali, cooperative, enti pubblici.

Nell’ambito di un tirocinio devono essere nominati due tutor: uno all’interno dell’ente che promuove il tirocinio e uno all’interno dell’azienda, o ente, che ospita il tirocinio.

Per i tirocini extracurriculari il numero di tirocinanti che ogni ente ospitante può inserire varia in base al numero di dipendenti dell’azienda stessa:

  • 1 tirocinante per enti che hanno fino a 5 dipendenti
  • 2 tirocinanti per enti che hanno da 6 a 20 dipendenti

Per enti con più di 20 dipendenti, il numero dei tirocinanti non deve superare il 10% del totale dei dipendenti

  • Non è possibile fare più di un tirocinio presso lo stesso ente.
  • Il tirocinio può essere sospeso per maternità, infortunio, malattia lunga, per un periodo pari o superiore a un terzo del tirocinio. I mesi sospesi potranno essere recuperati al termine del tirocinio
  • É possibile interrompere il tirocinio in ogni momento, dandone comunicazione ai due tutor (dell’ente ospitante e del soggetto promotore)
  • L’ente ospitante può interrompere il tirocinio se il tirocinante non rispetta le regole stabilite nel progetto formativo
  • Partecipare a un tirocinio, seppur con un compenso, è compatibile con lo stato di disoccupazione. Il compenso dato al tirocinante è considerato reddito, come quello ottenuto con il lavoro dipendente, ma non esiste versamento contributivo.