Il lavoratore domestico è il soggetto che presta la propria opera esclusivamente per la necessità della vita famigliare del datore di lavoro. Rientrano in questa classificazione: colf, cameriere, governante, cuoco, autista, giardiniere, custodi, badanti per persone autosufficienti e non.
Il lavoro domestico può essere prestato in regime di convivenza ma anche in regime normale: a tempo pieno o a tempo parziale, a tempo determinato o a tempo indeterminato.
L’assunzione dei collaboratori domestici prevede una comunicazione telematica all’inps da effettuare entro il giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro e un contratto di assunzione in forma scritta dove devono essere evidenziate:
- durata del rapporto di lavoro
- mansioni affidate e corrispondente livello contrattuale
- periodo di prova
- orario di lavoro concordato
- durata e collocazione dei riposi settimanali
- sede di lavoro
- trattamento economico
- periodo feriale.
Le comunicazioni di cessazione e le variazioni del rapporto di lavoro (es: passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato) devono essere effettuate entro 5 giorni all’Inps tramite contact center 803164 o attraverso l’apposita procedura internet.
Trattamento economico: a gennaio di ogni anno i minimi retributivi per colf e badanti vengono rivalutati.
I NUOVI MINIMI 2019
Lavoratori conviventi:
- LIV. A € 636,20
- LIV. AS € 751,88
- LIV.B € 809,71
- LIV.BS € 867,55
- LIV. C € 925,40
- LIV. CS € 983,22
- LIV. D € 1156,72 + indennità € 171,04
- LIV. DS € 1214,56 + indennità € 171,04
Lavoratori fino a 30 ore settimanali:
- LIV. B € 578,37
- LIV. BS € 607,29
- LIV. C € 670,89
Lavoratori non conviventi – Valori orari
- LIV. A € 4,62
- LIV. AS € 5,45
- LIV. B € 5,78
- LIV. BS € 6,13
- LIV. C € 6,47
- LIV. CS € 6,82
- LIV. D € 7,87
- LIV. DS € 8,21
Lavoratori in assistenza notturna – Valori mensili
- LIV. BS € 997,67 (autosufficienti)
- LIV. CS € 1130,70 ( non autosufficienti)
- LIV. DS € 1396,77 (non autosufficienti)
Per sola presenza notturna senza assistenza € 668,01
Sostituzione per i giorni di riposo dei titolari del rapporto di lavoro
- LIV. CS € 7,34
- LIV. DS € 8,85
Indennità
- Vitto € 1,96 a pasto
- Alloggio € 1,69
- Totale € 5,61
CONTRIBUZIONE
Valori con decorrenza 01/01/2018 per lavoratori a tempo indeterminato
RETRIBUZIONI EFFETTIVE CONTRIBUTO
- fino a € 7,97 € 1,41 (0,35 carico dipendente)
- oltre a € 7,97 e fino a € 9,70 € 1,59 (0,40 carico dipendente)
- oltre a € 9,70 € 1,94 (0,49 carico dipendente)
- lavoro superiore alle 24 ore settimanali € 1,02 ( 0,26 carico dipendente)
- Valori con decorrenza 01/01/2018 per lavoratori a tempo determinato
RETRIBUZIONI EFFETTIVE CONTRIBUTO
- fino a € 7,88 € 1,51 (0,35 carico dipendente)
- oltre a € 7,88 e fino a € 9,59 € 1,70 (0,40 carico dipendente)
- oltre a € 9,59 € 2,07 (0,49 carico dipendente)
- lavoro superiore alle 24 ore settimanali € 1,10 ( 0,26 carico dipendente)
CASSA COLF
A favore della collaboratrice è dovuto inoltre un contributo che finanzia le prestazioni di assistenza sanitaria erogate dalla Cassa Colf pari a € 0,03 per ogni ora di lavoro prestato di cui 0,01 a carico del lavoratore.
IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ha cadenza trimestrale: 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro la contribuzione va versata entro i 10 giorni successivi la data di risoluzione.
ORARIO DI LAVORO: la durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata tra le parti e deve essere contenuta nei seguenti limiti massimi:
- lavoratori conviventi: 54 ore settimanali, 10 ore giornaliere non consecutive
- lavoratori conviventi: 30 ore settimanali solo per i livelli C, B, BS nonché per gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni
- lavoratori non conviventi: 40 ore settimanali, 8 ore giornaliere non consecutive.
RIPOSO
SETTIMANALE
Spetta nella misura di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica e le restanti 12 in qualsiasi altro giorno della settimana. Nel caso in cui la religione professata dal lavoratore preveda la solennizzazione in giornata diversa dalla domenica, è possibile concordare con il lavoratore la concessione del riposo nella giornata richiesta.
RIPOSO GIORNALIERO:
il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della giornata. Se il suo orario di lavoro non è interamente collocato tra le ore 6,00 e le ore 14,00 o tra le ore 14,00 e le ore 22,00 gli deve essere concesso un riposo intermedio non retribuito non inferiore alle 2 ore giornaliere.
LAVORO STRAORDINARIO:
è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria: maggiorata del 25% se prestato dalle ore 6,00 alle ore 22,00, del 50% se prestato dalle ore 22,00 alle ore 6,00 e del 60% se prestato di domenica o in giorno festivo.
Lo straordinario effettuato dal lavoratore non convivente è retribuito con la retribuzione globale di fatto + una maggiorazione del 10%.
Le prestazioni effettuate nelle 12 ore di riposo non domenicale sono retribuite con la retribuzione globale di fatto + una maggiorazione del 40%, salvo concessione del recupero in altro giorno.
FERIE
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuite pari a 26 giorni all’anno; le ferie hanno carattere continuativo e non possono essere frazionate in più di 2 periodi annuali; il periodo feriale minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità.
Le ferie non possono essere godute durante il preavviso, la malattia e l’infortunio.
I lavoratori stranieri possono cumulare le ferie maturate in 2 annualità.
MENSILITA’ AGGIUNTIVE:
Il lavoratore domestico ha diritto a 13 mensilità; entro il mese di dicembre di ogni anno deve essere corrisposta al lavoratore una mensilità pari alla retribuzione globale di fatto + indennità di vitto e alloggio per i conviventi.
La 13.ma matura durante malattia, infortunio, maternità
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto determinato sulle retribuzioni percepite durante l’anno, comprensive di vitto e alloggio.
Il trattamento di fine rapporto si calcola dividendo per 13,5 la retribuzione globale maturata durante l’anno.
Il TFR maturato viene rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat
E’ possibile concedere un’anticipazione del trattamento di fine rapporto una volta l’anno nella misura del 70% del maturato.
PREAVVISO
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere interrotto da ciascuna delle parti purché siano rispettati i seguenti termini di preavviso:
- per i rapporti di lavoro non inferiori a 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità: 15 giorni di calendario
- oltre i 5 anni di anzianità: 30 giorni di calendario
- per i rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità: 8 giorni di calendario
- oltre i 2 anni di anzianità: 15 giorni di calendario
- in caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti del 50%.
MATRIMONIO
E’ concesso un periodo di congedo per matrimonio pari a 15 giorni consecutivi retribuiti con la retribuzione globale di fatto + indennità di vitto e alloggio,
il congedo non si computa nel periodo feriale.
PRESTAZIONI EROGATE DALL’INPS:
- Pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità
- Maternità
- Assegni nucleo famigliare
- Disoccupazione
DEDUCIBILITA’ DEI CONTRIBUTI
I contributi versati a favore dei lavoratori domestici sono deducibili dal reddito imponibile nella misura massima di 1549,37 euro; la deducibilità è relativa alla solo quota di contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Il datore di lavoro domestico è esonerato dagli obblighi di legge inerenti la tracciabilità delle retribuzioni in vigore dal 1 luglio 2018 quindi può continuare a pagare in contanti il dipendente.
LICENZIAMENTO
Le norme in materia di tutela contro il licenziamento ingiustificato ossia il licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori domestici , ciò comporta che il datore di lavoro è libero di recedere in qualunque momento dal rapporto salvo l’obbligo di preavviso in assenza delle giusta causa