Per lavoro nero (detto anche “sommerso”) si intende la pratica di impiegare lavoratori subordinati senza aver comunicato l’assunzione al Centro per l’impiego, con tutte le relative conseguenze sul versamento di contributi, imposte, assicurazione INAIL necessaria alla copertura in caso di infortuni sul lavoro ecc.

Ogni datore di lavoro è tenuto infatti ad inoltrare un’apposita comunicazione telematica inerente l’avvio del rapporto di lavoro entro le ore 24 del giorno che precede. L’adempimento è utile per denunciare agli enti preposti (Centri per l’impiego, Ministero del lavoro, INPS e INAIL) che si sta instaurando un rapporto di lavoro subordinato. Se manca la comunicazione, lo Stato è totalmente all’oscuro che quel soggetto sta svolgendo attività lavorativa in azienda. Ed è in questi casi che si parla di lavoro nero.

Considerando che per chi è occupato in nero non vengono versati i contributi all’INPS e nemmeno le tasse all’Erario, il lavoro sommerso è un danno per lo Stato oltre che per gli stessi lavoratori coinvolti. Questi infatti vedranno accreditarsi ad esempio una pensione inferiore a causa dei periodi lavorati in nero, per i quali non sono stati versati i contributi all’INPS necessari per finanziare l’assegno pensionistico.

Il lavoratore in nero può rivolgersi all’Ispettorato del lavoro competente per territorio o alla Guardia di finanza che procederanno alle opportune verifiche ispettive. Qualora dai controlli emerga che l’azienda ha occupato dei lavoratori in nero, la legge prevede l’applicazione di rilevanti sanzioni per l’azienda e non solo.

Da un punto di vista amministrativo, l’azienda e non il lavoratore rischia una serie di sanzioni di non poca entità:

La maxi sanzione per lavoro nero

Il datore che occupa personale “in nero” è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria (esclusi i casi di pagamento in misura ridotta):

  • Da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;

  • 3.000 / 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;

  • 6.000 / 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Per le violazioni accertate dal 1° gennaio 2019 le sanzioni sono aumentate del 20% per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019. I nuovi importi sono quindi:

  • da 1.800 euro ed a 10.800 euro sino a 30 giorni di lavoro effettivo in nero;

  • da 3.600 euro e 21.600 euro per impiego di lavoratori in nero da 31 e fino a 60 giorni;

  • a 7.200 euro ed a 43.200 euro oltre i 60 giorni di lavoro effettivo in nero.


La maxi sanzione per lavoro nero non si applica ai lavoratori domestici.

In caso di applicazione della maxi sanzione non si applicano le sanzioni amministrative per mancata consegna della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto di lavoro e della omessa e infedele registrazione al libro unico.

LA DIFFIDA

Per poter avere uno “sconto” sulle sanzioni si può accedere alla diffida obbligatoria. Se il lavoratore trovato in nero e ancora in forza presso l’azienda, viene assunto:

  • con contratto a tempo indeterminato anche part-time con riduzione dell’orario non inferiore al 50%

  • o a tempo determinato per un periodo non inferiore a tre mesi,

In tali ipotesi si dovrà procedere con il versamento di sanzioni, contributi, e premi previsti entro 120 giorni dalla notifica del relativo verbale.

LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI

nel caso di impiego di lavoratori stranieri extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e non è stato richiesto il rinnovo o è stato annullato o revocato, le sanzioni amministrative sopra indicate sono aumentate del 20% fermo restando l’applicazione della sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multe di € 5000 per ogni lavoratore impiegato.

MINORI

anche nel caso di impiego di minori in età non lavorativa (l’età minima per svolgere attività lavorativa è 16 anni nel rispetto dell’assolvimento dell’obbligo scolastico) si applicherà l’incremento delle sanzioni pari al 20%.

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA

incorre nel provvedimento di sospensione dell’attività l’azienda in cui almeno il 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro sul totale dei lavoratori presenti, risulti irregolare o se si accertano gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La sospensione è inapplicabile nei confronti delle microimprese con un solo dipendente irregolare occupato.

TENUTA E COMPILAZIONE DEL LIBRO UNICO

la sanzione amministrativa in caso di infedele o omessa registrazione dei dati sul libro unico del lavoro va da € 150 a € 5000

se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o ad un periodo superiore ai 6 mesi la sanzione va da € 600 a € 3600;

se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o ad un periodo superiore a 12 mesi la sanzione va da € 1200 a € 7200

MANCATA O RITARDATA CONSEGNA DELLA BUSTA PAGAMENTO

nel caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga o nel caso di omissioni o inesattezze delle registrazioni si applica al datore di lavoro la sanzione pecuniaria da € 150 a €900.

se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o ad un periodo superiore ai 6 mesi la sanzione va da € 500 a € 3000

se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o ad un periodo superiore a 12 mesi la sanzione va da € 1000 a € 6000

MANCATA CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO FAMIGLIARE

nel caso di mancata corresponsione degli assegni famigliari si applica al datore di lavoro la sanzione pecuniaria da € 500 a €5000

se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o ad un periodo superiore ai 6 mesi la sanzione va da € 1500 a € 9000;

se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o ad un periodo superiore a 12 mesi la sanzione va da € 3000 a € 15000

La dichiarazione falsa o fraudolenza per procurare a se o agli altri il pagamento degli assegni famigliari comporta una sanzione amministrativa da € 2065 a € 10585.

SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO DELL’ASSUNZIONE DEL LAVORATORE

la mancata comunicazione al centro per l’impiego dell’instaurazione di un rapporto di lavoro va da € 100 a € 500

ALTRE SANZIONI

Altre sanzioni che possono chiamare in causa l’azienda sono:

  • Sanzioni INPS per omesso versamento dei contributi;

  • Sanzioni INAIL per omesso versamento dei premi assicurativi;

  • Il lavoratore potrebbe intentare causa all’azienda per ottenere il riconoscimento delle differenze di retribuzione. Secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato e da tutti gli altri istituti di correlati (straordinari, indennità, ferie e permessi, tfr);

  • Sanzioni per la corresponsione della retribuzione in contanti