Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro che ha lo scopo di assicurare il reinserimento nel mondo del lavoro e di fornire un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari.

Il Reddito di cittadinanza è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale.

Il reddito di cittadinanza potrà essere richiesto a partire dal 06 marzo 2019

DESTINATARI

possono beneficiare del RdC:

  • Cittadini italiani e dell’Unione Europea;
  • Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato);
  • Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea.
  • Bisogna essere residenti in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

REQUISITI ECONOMICI

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

  • un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato di 2000 euro in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), incrementato ulteriormente di 1.000 euro per ogni figlio oltre il secondo o in caso di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità).

nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

BENEFICIO ECONOMICO

il beneficio economico per il Reddito di cittadinanza è dato da:

  • una componente ad integrazione del reddito familiare;
  • un contributo per l’affitto o per il mutuo,

entrambe calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE e presenti nel modello di domanda.

In particolare avremo:

– La quota A, ossia l’integrazione al reddito, che può arrivare fino ad un massimo di 6.000 euro annui in caso di Reddito di cittadinanza cioè 500 euro/mese e viene calcolata tenendo conto del numero e della tipologia di componenti il nucleo (es. maggiorenni e minorenni);

In caso di locazione della casa di abitazione, l’importo erogato non può essere superiore a 3.360 euro annui pari a 280 euro mensili. In caso di mutuo della casa di abitazione, la quota è al massimo pari a 150 euro mensili

In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui.

Il beneficio Rdc è accreditato mensilmente sulla “Carta Rdc” a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo.

DOMANDA

la domanda può essere presentata:

  • – in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese).
  • – direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID.
  • – la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF)

Al momento della domanda bisogna solo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sarà l’Inps ad associare l’ISEE alla domanda.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DOMANDA

dopo aver presentato domanda, si deve:

  1. attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda;
  2. in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non è possibile avere piu` carte;
  3. entro 30 giorni dalla mail o da sms dell’ Inps che comunica l’accoglimento della domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), salvo quelli esclusi e cioè:
  • minorenni;
  • beneficiari del Rdc pensionati
  • beneficiari della Pensione di cittadinanza
  • soggetti di oltre 65 anni di età
  • soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra), solo qualora non sia previsto il collocamento mirato;
  • soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.

Ii Centri per l’impiego possono esonerare dalla DID i soggetti con carichi di cura (cosiddetti “caregiver”) qualora si occupino di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti.

E’ prevista l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e di accompagnamento all’inclusione sociale.

I componenti del nucleo devono rendere la DID entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda. Al momento, la DID può essere resa:

  • presso i Centri per l’impiego
  • presso i patronati convenzionati con l’ANPAL

La dichiarazione potrà essere presentata anche sulla piattaforma digitale dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piattaforma è in corso di implementazione.

CONVOCAZIONE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO:

una volta resa la DID è prevista la convocazione entro 30 giorni dal riconoscimento del RDC da parte dei Centri per l’impiego.

PATTO PER IL LAVORO:

I beneficiari non esclusi dagli obblighi di lavoro, stipulano presso i centri per l’impiego un Patto per il lavoro

Devono in particolare:

  1. registrarsi sull’apposita piattaforma digitale e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;
  2. svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il Lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
  3. accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il Lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
  4. sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
  5. accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA DI LAVORO:

l’offerta di lavoro è congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti e come tale non può essere rifiutata, pena la decadenza del RdC):

  1. si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi;
  2. si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
  3. prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

La congruità dell’offerta di lavoro e’ definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, e’ definita congrua un’offerta dalle caratteristiche seguenti (art. 4 c. 9 DL 4/2019):

  1. nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio, e’ congrua un’offerta entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro 250 chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
  2. dopo 12 mesi di fruizione del beneficio, e’ congrua un’offerta entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta.

In caso di rinnovo del RdC, e’ congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta.

Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le restrizioni indicate e, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l’offerta e’ congrua se non eccede la distanza di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario.

Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, questi ha diritto a percepire il Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi 3 mesi dall’inizio del nuovo impiego,

 

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Le imprese che assumono un beneficiario di Rdc nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili.