INCENTIVO OCCUPAZIONE STABILE GIOVANI

Esonero contributivo triennale per i datori di lavoro che assumono i giovani under 30 che non sono mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’assunzione deve essere effettuata a tempo indeterminato o ci deve essere la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo è pari al 50% dei contributi previdenziali per 36 mesi con un massimo di € 3000,00 annuali; sono comunque dovuti i premi Inail.

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET

Sgravio contributivo riservato alle assunzioni degli iscritti al Programma Garanzia Giovani.
Le misure previste dal programma sono destinate:
– ai soggetti di età compresa tra i 16 e i 29 anni che si registrano al programma Garanzia Giovani tramite portale nazionale o regionale
– che abbiano assolto al diritto/dovere scolastico se minorenni
– non sono inseriti in percorsi istruzione o formazione
– inoccupati o disoccupati.

L’agevolazione è concessa a fronte dell’instaurazione delle seguenti tipologie di contratto:
– contratto a tempo indeterminato
– contratto di apprendistato professionalizzante

L’incentivo è concesso sia in caso di full time che di p.time

L’agevolazione è esclusa in caso di rapporto di lavoro domestico, contratto di lavoro occasionale, lavoro intermittente.
Non risultano agevolabili le trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo è totale per quello che riguarda la contribuzione a carico del datore di lavoro escludendo i premi Inail, per un periodo di 12 mesi e con un massimo di € 8060,00 annui per lavoratore su base annua.

Il beneficio è fruibile nel rispetto della regola del “De Minimis” e oltre al predetto limite solo laddove l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

La concessione del beneficio è subordinata a sufficiente capienza di risorse disponibili.

PERCETTORI DI NASPI

Incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari della NASPI (indennità di disoccupazione)

Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti che percepiscono l’indennità NASPI.

L’ammontare del beneficio è pari, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, ad un contributo mensile del 20% dell’indennità mensile di NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

GIOVANI GENITORI

Genitori di figli minori o affidatari di minori che abbiano effettuato l’iscrizione presso la banca dati INPS.

Il fondo riconosce ai giovani genitori disoccupati o precari un bonus di € 5000,00 trasferibile ai datori di lavoro che li assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale o che effettuano la trasformazione di un contratto non stabile.
Per iscriversi alla banca dati INPS è necessario:
– Avere un’età non superiore a 35 anni (fino al giorno precedente il compimento del 36° anno di età)
– Essere genitori di figli minori (almeno uno, a prescindere dall’eventuale presenza di un altro figlio maggiorenne) legittimi, naturali o adottivi, ovvero risultare affidatari di minori
– Essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto od occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa ovvero aver cessato uno dei suddetti rapporti e risultare iscritto, durante il periodo di inattività, presso un Centro per l’impiego.

INCENTIVI IN FAVORE DI LAVORATORI OVER 50 E DONNE

Il beneficio spetta a lavoratori di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi;
donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate o appartenenti ad un settore economico caratterizzato da elevata disparità occupazionale di genere (uomo-donna);
donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, determinato e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto precedentemente agevolato.
L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro; l’agevolazione spetta anche sui premi Inail.
La durata del beneficio è differente a seconda della tipologia di rapporto di lavoro instaurato:
assunzione a tempo indeterminato: 18 mesi
assunzione a tempo determinato: 12 mesi
trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato: 18 mesi complessivi.

GIOVANI ECCELLENZE

Un esonero contributivo, destinato ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca.
L’esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Esonero contributivo per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
Non ancora applicabile

DISABILI

Incentivo per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica.
Contributo pari a 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, nel caso di lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o affetti da disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l’assunzione di persone con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%. La durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato. La concessione del beneficio è subordinata a sufficiente capienza di risorse disponibili.

PERCETTORI DI CIGS

Incentivo per le assunzioni a tempo pieno ed indeterminato (o anche di ammissione di soci lavoratori) di soggetti in CIGS da almeno tre mesi, mentre l’impresa di provenienza lo deve essere da almeno sei mesi.
Per dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore è uguale a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti (pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

AGEVOLAZIONI PER SOSTITUZIONI MATERNITÀ’

Sgravio contributivo del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti a termine per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità in aziende con meno di 20 dipendenti.
Lo sgravio contributivo del 50% è applicabile fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.