Il D.L. 87/2018 (cd. Decreto Dignità) convertito nella Legge 96/2018 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Vediamo in breve i punti salienti:
- La durata di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare i 24 mesi.
Qualora il limite dei 24 mesi venga superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti , il rapporto di lavoro si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
I contratti stagionali non soggiacciono al limite dei 24 mesi.
La contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale può derogare a tale durata massima.Per il raggiungimento dei 24 mesi sono considerati anche i periodi relativi a missioni in somministrazione effettuate dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale. - Al contratto di lavoro a termine di durata non superiore ai 12 mesi non vi è obbligo di indicare le ragioni giustificatrici del contratto.
- Il contratto a tempo determinato con durata superiore ai 12 mesi deve indicare le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine:
- Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività
- Esigenze sostitutive di altri lavoratori (maternità, malattie, infortuni)
- Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
La mancata indicazione delle ragioni giustificatrici nel rapporto di lavoro a termine causa la trasformazione del rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
I contratti stagionali possono essere rinnovati o prorogati senza indicazione della causale.
- Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, massimo 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti.Qualora il numero di proroghe sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della 5 proroga.
- A seguito di rinnovo di contratto a tempo determinato scaduto con la medesima azienda sarà necessario rispettare la regola dello stop and go; dovrà trascorrere un periodo minimo di 10 giorni tra il vecchio contratto e il nuovo se il precedente rapporto di lavoro non superava i 6 mesi, di 20 giorni se il precedente contratto superava i 6 mesi. Il mancato rispetto delle interruzioni temporali comporta la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. In caso di rinnovo, il contratto deve sempre contenere le ragioni giustificatrici sulla base delle quali è stato stipulato il contratto.
- Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti possono sempre stipulare 1 contratto di lavoro a termine. Tali limiti numerici non si applicano ai contratti a tempo determinato stipulati per:
- Avvio di nuove attività come da periodi definiti dai contratti collettivi
- Da start up innovative ai sensi dell’art. 25, co 2,3, del D.L. 179/2012
- Per lo svolgimento di attività stagionali
- Per sostituzione di lavoratori assenti
- Per specifici spettacoli, programmi radiofonici, televisivi
- Con lavoratori di età superiore ai 50 anni
In caso di violazione dei limiti numerici per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a 1, 50% della retribuzione se il numero di lavoratori è superiore a 1.
- Il lavoratore a tempo determinato che ha prestato attività lavorativa presso la stessa azienda per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già svolte durante il o i contratti a termine. Il diritto di precedenza si può esercitare solo se il lavoratore ha manifestato per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; esso si estingue trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto.
- Al lavoratore a tempo determinato spetta lo stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori a tempo indeterminato di pari livello.
- L’impugnazione di un contratto a termine deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
- Nel caso di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato , il giudice condanna il datore al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità che va da un minimo di 2.5 a un massimo di 12 mensilità della retribuzione su cui si calcola il trattamento di fine rapporto.
- In caso di accertamento di nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato da parte di un giudice con conseguente riammissione in servizio, il lavoratore rientrerà nel luogo precedente e svolgerà le mansioni originarie a meno che il datore non intenda disporre un trasferimento ad altra unità produttiva che dovrà essere giustificato da sufficienti ragioni produttive, organizzative e tecniche.
- Il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere risolto prima della scadenza per dimissioni, risoluzione contrattuale e licenziamento per giusta causa. L’illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro non è idonea a trasformare il contratto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma comporta solo che egli abbia diritto a percepire le retribuzioni fino alla scadenza del termine.
- Ad eccezione dei contratti a tempo determinato sostitutivi e stagionali, il datore di lavoro dovrà versare un contributo addizionale pari all’ 1.40% aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo contrattuale rispetto alla contribuzione versata per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.Il contributo addizionale viene restituito al datore in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
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