Le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione
(art. 37 della Costituzione).

La tutela costituzionalmente garantita alla madre non si riferisce solamente al lavoro subordinato ma anche a quello autonomo.

La legge 22 maggio 2017 n. 81 (cd. Statuto del lavoro autonomo) ha introdotto rilevanti modifiche al Testo Unico sulla tutela e sostegno della maternità e paternità al fine di garantire una maggiore tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale per gli iscritti alla gestione separata Inps incluse le professioniste senza albo e cassa previdenziale e non iscritte ad altra forma di previdenza obbligatoria.

L’Inps con circolare n.109 del 16 novembre 2018 fornisce le istruzioni operative.

L’ART.13 DELLA LEGGE 81/2017 SOPPRIME PER I DUE MESI ANTECEDENTI LA DATA DEL PARTO E PER I TRE MESI SUCCESSIVI IL REQUISITO DELL’EFFETTIVA ASTENSIONE DALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA: il percepimento di compensi nel periodo di corresponsione dell’indennità di maternità o paternità da parte dell’Inps non preclude l’erogazione dell’indennità stessa.

La nuove disciplina sia applica sia agli eventi parto sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali e internazionali

L’indennità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione alla gestione separata.
L’indennità è determinata per ciascuna giornata in misura pari all’80% di 1/365 del reddito derivante dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

In caso di adozione è riconosciuta l’indennità per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia.

L’ART. 8 DELLA LEGGE 81/2017 HA RIFORMULATO LA DISCIPLINA DEL CONGEDO PARENTALE:

Periodo coperto: 6 mesi entro tre anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozioni e affidamenti preadottivi.

Possibile la fruizione del congedo in misura frazionata a mesi o a giorno; non è possibile la fruizione in modalità oraria.

I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale.

Il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

L’indennità è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale utile ai fini contributivi, per i 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

La presentazione delle domande di congedo di maternità o paternità e le domande di congedo parentale possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica.

Vuoi conoscere altri dettagli o hai dubbi su questo argomento, contattami per una consulenza.