Il D.L. 87/2018 (cd. Decreto Dignità) convertito nella Legge 96/2018 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Vediamo in breve i punti salienti:

  1. La durata di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare i 24 mesi.
    Qualora il limite dei 24 mesi venga superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti , il rapporto di lavoro si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
    I contratti stagionali non soggiacciono al limite dei 24 mesi.
    La contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale può derogare a tale durata massima.Per il raggiungimento dei 24 mesi sono considerati anche i periodi relativi a missioni in somministrazione effettuate dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale.
  2. Al contratto di lavoro a termine di durata non superiore ai 12 mesi non vi è obbligo di indicare le ragioni giustificatrici del contratto.
  3. Il contratto a tempo determinato con durata superiore ai 12 mesi deve indicare le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine:
    1. Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività
    2. Esigenze sostitutive di altri lavoratori (maternità, malattie, infortuni)
    3. Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

    La mancata indicazione delle ragioni giustificatrici nel rapporto di lavoro a termine causa la trasformazione del rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

    I contratti stagionali possono essere rinnovati o prorogati senza indicazione della causale.

  4. Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, massimo 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti.Qualora il numero di proroghe sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della 5 proroga.
  5. A seguito di rinnovo di contratto a tempo determinato scaduto con la medesima azienda sarà necessario rispettare la regola dello stop and go; dovrà trascorrere un periodo minimo di 10 giorni tra il vecchio contratto e il nuovo se il precedente rapporto di lavoro non superava i 6 mesi, di 20 giorni se il precedente contratto superava i 6 mesi. Il mancato rispetto delle interruzioni temporali comporta la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. In caso di rinnovo, il contratto deve sempre contenere le ragioni giustificatrici sulla base delle quali è stato stipulato il contratto.
  6. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti possono sempre stipulare 1 contratto di lavoro a termine. Tali limiti numerici non si applicano ai contratti a tempo determinato stipulati per:
    1. Avvio di nuove attività come da periodi definiti dai contratti collettivi
    2. Da start up innovative ai sensi dell’art. 25, co 2,3, del D.L. 179/2012
    3. Per lo svolgimento di attività stagionali
    4. Per sostituzione di lavoratori assenti
    5. Per specifici spettacoli, programmi radiofonici, televisivi
    6. Con lavoratori di età superiore ai 50 anni

    In caso di violazione dei limiti numerici per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a 1, 50% della retribuzione se il numero di lavoratori è superiore a 1.

  7. Il lavoratore a tempo determinato che ha prestato attività lavorativa presso la stessa azienda per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già svolte durante il o i contratti a termine. Il diritto di precedenza si può esercitare solo se il lavoratore ha manifestato per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; esso si estingue trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto.
  8. Al lavoratore a tempo determinato spetta lo stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori a tempo indeterminato di pari livello.
  9. L’impugnazione di un contratto a termine deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
  10. Nel caso di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato , il giudice condanna il datore al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità che va da un minimo di 2.5 a un massimo di 12 mensilità della retribuzione su cui si calcola il trattamento di fine rapporto.
  11. In caso di accertamento di nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato da parte di un giudice con conseguente riammissione in servizio, il lavoratore rientrerà nel luogo precedente e svolgerà le mansioni originarie a meno che il datore non intenda disporre un trasferimento ad altra unità produttiva che dovrà essere giustificato da sufficienti ragioni produttive, organizzative e tecniche.
  12. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere risolto prima della scadenza per dimissioni, risoluzione contrattuale e licenziamento per giusta causa. L’illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro non è idonea a trasformare il contratto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma comporta solo che egli abbia diritto a percepire le retribuzioni fino alla scadenza del termine.
  13. Ad eccezione dei contratti a tempo determinato sostitutivi e stagionali, il datore di lavoro dovrà versare un contributo addizionale pari all’ 1.40% aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo contrattuale rispetto alla contribuzione versata per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.Il contributo addizionale viene restituito al datore in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

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