I soggetti portatori di handicap hanno diritto di ricevere assistenza da parte dei famigliari lavoratori.

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

  • Disabili in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4 c.1 L. 104/1992
  • Genitori di figli disabili in situazione di gravità
  • Coniuge, parenti o affini entro il 2° grado dei famigliari disabili; il diritto può essere esteso ai parenti o affini di 3° grado soltanto qualora genitore o coniuge della persona disabile abbiano compiuto sessantacinque anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti

Ai lavoratori disabili in situazione di gravità spettano in alternativa:

  • 2 ore di permesso giornaliero se l’orario di lavoro supera le 6 ore
  • 1 ora di permesso giornaliero se l’orario è inferiore alle 6 ore
  • Tre giorni di permesso mensile frazionabili anche in ore

Ai genitori di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:

  • Prolungamento del congedo parentale fino a tre anni da godere entro i 12 anni di vita del bambino con diritto ad una indennità del 30% della retribuzione.
  • 2 ore di permesso giornaliero se l’orario di lavoro supera le 6 ore
  • 1 ora di permesso giornaliero se l’orario è inferiore alle 6 ore
  • Tre giorni di permesso mensile frazionabili anche in ore

Ai genitori di figli disabili in situazione di gravità tra i 3 e i 12 anni:

  • Prolungamento del congedo parentale fino a tre anni da godere entro i 12 anni di vita del bambino con diritto ad una indennità del 30% della retribuzione.
  • Tre giorni di permesso mensile frazionabili anche in ore

Ai genitori di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni di età:

  • Tre giorni di permesso mensile frazionabili anche in ore

Ai genitori e al coniuge:

  • Tre giorni di permesso mensile frazionabili anche in ore

Il diritto ai permessi può essere fruito dal famigliare anche nel caso in cui il disabile svolga attività lavorativa, nel caso di svolgimento di attività di supporto al disabile come ad es: di accompagnamento da e verso il luogo di lavoro.

Il diritto ai permessi può comportare la contemporanea fruizione da parte del disabile e del famigliare che lo assiste.

Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave.

Il permesso non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per assistere la stessa persona disabile; è prevista una deroga solo per i genitori di persona disabile i quali possono usufruire alternativamente dei permessi mensili nel limite complessivo dei tre giorni.

Per i predetti permessi è dovuta un’indennità a carico dell’Inps pari all’intero ammontare della retribuzione.

I permessi sono finalizzati all’assistenza della persona disabile; per assistenza non si intende la cura limitata alla persona assistita ma essa è estesa al disbrigo di attività che indirettamente favoriscono la cura o le sono propedeutiche; un’assistenza che si esplica in ambito sia domestico che extra-domestico ad esempio nello svolgimento di incombenze in uffici amministrativi o in esercizi commerciali. L’uso improprio del permesso può integrare, secondo le circostanze, una violazione degli obblighi gravanti sul dipendente, idonea a giustificare anche la sanzione del licenziamento.

Decadenza del diritto:

  • Eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in condizioni di gravità
  • Revoca del giudizio di gravità
  • Eventuale decesso del disabile

La presentazione delle domande dei permessi retribuiti devono essere effettuati in modalità telematica.

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