INFORTUNIO 

I lavoratori domestici sono assicurati all’Inail contro gli infortuni sul lavoro

Il lavoratore domestico che subisce un incidente durante l’orario di lavoro o nel tragitto casa – luogo di lavoro, deve farsi certificare l’infortunio al pronto soccorso; deve dare immediata notizia dell’infortunio al datore di lavoro e consegnargli  il certificato medico di infortunio rilasciato dal pronto soccorso; recarsi presso la sede di propria competenza dell’Inail prima della scadenza della prognosi indicata nel primo certificato per la visita di controllo che prorogherà o chiuderà l’infortunio.

Il datore di lavoro dopo aver prestato il primo soccorso se presente, deve denunciare l’incidente all’Inail entro 24 ore: telegraficamente per gli infortuni mortali, entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico di infortunio per gli eventi guaribili oltre i tre giorni attraverso modello di denuncia scaricabile dal sito dell’Inail, da inviare tramite raccomandata A.R.

Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale  di fatto per il giorno dell’infortunio e per i primi tre giorni di assenza dopo l’infortunio; l’indennità dal quarto giorno in poi di infortunio verrà erogata direttamente dall’Inail.

Il datore di lavoro deve conservare il posto di lavoro al lavoratore domestico per un numero di giorni che variano a seconda dell’anzianità di servizio: 10 giorni per anzianità fino ai 6 mesi; 45 giorni per anzianità dai 6 mesi ai due anni di servizio; 180 giorni se l’anzianità di servizio supera i due anni.

 

MALATTIA

Il lavoratore domestico in caso di malattia deve avvertire immediatamente il datore di lavoro entro l’orario previsto per l’inizio della prestazione di lavoro, salvo cause di forza maggiore; deve far pervenire al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio il certificato medico rilasciato entro il giorno successivo l’inizio della malattia; deve far pervenire sempre entro due giorni dal rilascio i certificati medici successivi.

Il lavoratore domestico deve rispettare le fasce di reperibilità in caso di controlli fiscali come ogni dipendente privato: dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00.

Il datore di lavoro deve conservare il posto di lavoro e pagare un’indennità di malattia al lavoratore domestico che varia a seconda dell’anzianità di servizio:

Conservazione del posto di lavoro per anzianità fino a sei mesi: 10 giorni e pagamento dell’indennità di malattia per 8 giorni

Conservazione del posto di lavoro per anzianità da sei mesi a 2 anni: 45 giorni e pagamento dell’indennità di malattia per 10 giorni.

Conservazione del posto di lavoro per anzianità oltre i due anni: 10 giorni e pagamento dell’indennità di malattia per 15 giorni.

La malattia è a carico del datore di lavoro al 50% per i primi 3 giorni e al 100% per i successivi.

L’inps non paga alcuna indennità.

 

DONAZIONE SANGUE

Il giorno di riposo per donazione sangue spetta anche al lavoratore domestico che ha effettuato una donazione di sangue in un centro trasfusionale autorizzato.

Il datore di lavoro domestico  può provvedere alla richiesta di rimborso tramite richiesta telematica da effettuare sul sito dell’Inps allegando la certificazione rilasciata dal centro nel quale il lavoratore si è recato da cui risultino: gli  estremi dell’autorizzazione del ministero della sanità, il quantitativo di sangue prelevato , i dati anagrafici del donatore, la gratuità della donazione,  il giorno e l’ora del prelievo e la dichiarazione del dipendente da cui risulti la gratuità della donazione di sangue, il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione.

 

MATERNITA’

La maternità per le collaboratrici domestiche è prevista per 5 mesi: 2 prima del parto e 3 dopo il parto; anche per le colf è possibile riconoscere la flessibilità del congedo di maternità che può essere goduto dal 9° mese al 4° mese dopo il parto; il medico specialista del SSN o con esso convenzionato dovrà attestare che tale opzione non arrechi alcun pregiudizio alla salute del nascituro e della madre.

E’ prevista anche l’astensione anticipata in caso di gravidanza a rischio debitamente certificata dal medico competente

La retribuzione durante i  5 mesi di maternità obbligatoria è completamente a carico dell’Inps.

La lavoratrice percepirà un’indennità pari all’80% della retribuzione convenzionale oraria  su cui sono pagati i contributi solo se ha maturato, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti la maternità, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti.

La 13^ è in parte erogata dall’Inps (80%) e in parte dal datore (20%)

Matura normalmente sia ferie che il Trattamento di fine rapporto

I contributi non vanno pagati per la mancata erogazione dei contributi.

Dall’inizio della gestazione e fino al termine del periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice non può essere licenziata tranne che per giusta causa.

La lavoratrice domestica non ha diritto al congedo parentale

In caso di dimissioni della lavoratrice domestica durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento , essa avrà il diritto di percepire l’indennità di disoccupazione e l’indennità sostitutiva del preavviso.